Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo - Procedure

Servizio Amministrativo per le Attività della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

Come si richiede la registrazione ed il codice identificativo ai sensi del DM 18 maggio 2007 "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante" (in G.U. n. 136 del 14 giugno 2007)


Attrazioni Nuove

A decorrere dal prossimo 11 dicembre, le attrazioni nuove devono essere registrate, prima del loro utilizzo, presso le amministrazioni comunali e precisamente presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore, e devono essere munite di un codice identificativo rilasciato dal medesimo comune.
Per l'istanza di registrazione si utilizza un modulo disponibile presso il Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S., sito in piazza Campitelli n. 7, che, corredato della documentazione sotto indicata e della marca da bollo da €14.62, si presenta al predaetto Servizio. Successivamente, acquisito il parere della competente Commissione di Vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del DM 18 maggio 2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell' attività e dell'anno di rilascio. Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, a cura del gestore con i seguenti dati: Comune di; Denominazione dell'attività; Codice/; Estremi del DM 18 maggio 2007, art. 4.

Per ottenere la registrazione ed il codice identificativo delle nuove attività, l'interessato deve trasmettere al Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. presso il Dip.to IV, una domanda corredata dei seguenti documenti:
a) Documentazione tecnica illustrativa e certificativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del DM 18/5/2007;
b) Copia del manuale di uso e manutenzione, redatto dal costruttore con le istruzioni complete incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento ed alla manutenzione (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano);
c) Copia del libretto dell'attività (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano);

Successivamente, al fine di acquisire il parere da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dall'art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
a. verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
b. sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

E' fatta salva la facoltà della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337, il parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141 primo comma, lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Per l'istanza di iscrizione nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 si utilizza un modulo disponibile presso il Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S., sito in piazza Campitelli n. 7, che, corredato della documentazione prevista e della marca da bollo da €14.62, si presenta al predetto Servizio.
In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo mediante presentazione di apposito modulo disponibile presso il Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S., sito in piazza Campitelli n. 7, che si presenta al predetto Servizio. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo mediante presentazione di apposito modulo disponibile presso il Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S., sito in piazza Campitelli n. 7, che, corredato dalla marca da bollo da €14.62, si presenta al predetto Servizio.

Attrazioni Esistenti:
In Italia
Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del DM 18 maggio2007. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

  1. Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
  2. Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
  3. Verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all'art. 7 DM 18/05/2007 del DM 18 maggio 2007;
  4. Istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

All'Estero
Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell' accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il connesso codice identificativo.
La relativa istanza può essere presentata dal gestore, oltre che al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, a quello in cui è previsto il primo impiego sul territorio nazionale. Essa è corredata dal fascicolo tecnico e dalla seguente ulteriore documentazione:

  1. certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
  2. copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività da parte del richiedente;
  3. attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
  4. nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Per l'istanza di registrazione si utilizza un modulo disponibile presso il Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S., sito in piazza Campitelli n. 7, che, corredato della documentazione sotto indicata e della marca da bollo da €14.62, si presenta al predetto Servizio.

Giorni ed orari di apertura al pubblico:
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Tempi per la richiesta di intervento della C.C.V.L.P.S.
L'intervento della Commissione richiesto con domanda in bollo, corredata dalla documentazione necessaria deve essere presentata al Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S.:
a) almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
b) almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.).
c) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.

Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate dalla prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento.
Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.

Modalità di pagamento:

  1. Euro 14,62 in marche da bollo, da apporre alla domanda;
  2. Euro 130,00 per sedute interne della Commissione. Nel caso siano necessari più di due verbali ai fini dell'espressione del parere di competenza, precisamente dal terzo parere in poi, dovrà essere effettuato nuovamente il pagamento da parte dell'utente interessato;
  3. Euro 200,00 per sopralluoghi da effettuarsi in locali/impianti siti all'interno del G.R.A.;
  4. Euro 300,00 per sopralluoghi da effettuarsi in locali/impianti siti oltre il G.R.A..

Detto importo dovrà essere versato al Comune, ad ogni richiesta di intervento della Commissione, (esame progetto, conferma parere, sopralluoghi) mediante pagamento presso l'Ufficio Economato del Dipartimento IV sito in Piazza Campitelli n.7 che rilascerà idonea quietanza da allegare alla domanda.

Tempi di erogazione:
La procedura per l'ottenimento del parere da parte della C.C.V.L.P.S. dovrà concludersi entro 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda corredata dalla necessaria documentazione ovvero dal momento in cui verrà consegnata la documentazione atta a consentire l'espressione del parere di competenza della C.C.V.L.P.S.

Chi può presentare la domanda:
L'istanza di registrazione presso l'amministrazione comunale, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata dal gestore ovvero da un delegato munito di copia del documento di riconoscimento del delegante. La richiesta viene protocollata e poi istruita a cura del Servizio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. Il procedimento si conclude, se l'esito dell'istruttoria è positivo, con la registrazione dell'attività e l'assegnazione di un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell'attività.
Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati: Comune di; Denominazione dell'attività; Codice; Estremi del Decreto, art. 4.

Lista moduli:

  • Registrazione nuove attività
  • Registrazione attività esistenti in Italia
  • Registrazione attività esistenti in altri Stati
  • Istanza di iscrizione elenco ministeriale art. 4 L. 18 marzo 1968 n.337
  • Comunicazione cessione, vendita o dismissione
  • Richiesta voltura degli atti di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante

 
info
DOVE RIVOLGERSI:
Servizio Amministrativo per le Attività
della Commissione Comunale
di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
Responsabile: Dott.ssa Sara Rocchi
Indirizzo: Piazza Campitelli, 7 - 00186 Roma
Tel.: 06.67106966/7 - 06.67104858
Fax: 06.67106883
E-mail: ccvlps@comune.roma.it
Orari di apertura al pubblico:
martedì ore 9-13 e giovedì ore 9-17
Sito:
commissionecomunalevigilanzaspettacolo.culturaroma.it
 
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