Nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

E' stato emanato dal Ministero dell'Interno il decreto 18 maggio 2007 (in G.U. n. 136 del 14/6/2007), che introduce nuovi adempimenti per lo svolgimento dell'attività, che entrerà in vigore a partire dall'11 dicembre 2007.
E' un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti attraverso una forma di identificazione delle singole attrazioni e la realizzazione di un fascicolo tecnico che ne segua la storia. Inoltre il gestore che abbia frequentato un apposito corso di formazione è abilitato a certificare il corretto montaggio senza avvalersi di tecnici abilitati, nonché la correttezza degli allacci elettrici ove esista un impianto di messa a terra e quadri elettrici già presenti. Il provvedimento prevede nella sostanza che:

  1. ATTRAZIONE NUOVE
    • A decorrere dal prossimo mese di dicembre le attrazioni nuove devono essere registrate, prima del loro utilizzo presso le amministrazioni comunali allegando la copia del libretto dell'attività e del manuale d'uso e manutenzione. Esse, prima del loro utilizzo, devono essere visionate dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Il comune ne registra l'esistenza ed assegna un codice da riportare su un'apposita targhetta ed applicare stabilmente sull'attrazione stessa.
    • A decorrere dal prossimo mese di dicembre le attrazioni nuove la cui tipologia non è ancora inserita nell'elenco ministeriale, oltre alla presentazione della richiesta di registrazione e della documentazione suddetta, richiedono il parere della CVLPS comunale o provinciale anche ai fini dell'inserimento nell'elenco ufficiale delle attrazioni.
    • In caso di cessione o distruzione di un'attività esistente l'esercente deve comunicare la circostanza al Comune.
    • L'acquisto di attrazioni usate deve avvenire volturando la registrazione dell'attrazione.
    • Le attrazioni importate dall'estero dovranno soggiacere alla medesima procedura, integrata dalla presentazione del certificato d'origine, copia della fattura di acquisto, attestazione che l'attrazione abbia già esercitato e nuovo collaudo di professionista italiano.
  2. ATTRAZIONI ESISTENTI
    • Il parco attrazioni esistente deve ottenere, entro il mese di dicembre 2009, la registrazione ed il codice identificativo. A tal fine è necessario predisporre gli schemi dell'attrazione e documentazione fotografica, verbale di collaudo di data non anteriore ai sei mesi precedenti, istruzioni di uso e manutenzione dell'attrazione.
    • Ogni attrazione è soggetta a collaudo annuale.

La nuova disciplina apre uno scenario di maggiore rigore e va nella direzione di un riconoscimento della professionalità degli esercenti - la possibilità di attestare il corretto montaggio -.
Ai fini del DM 18 maggio 2007 valgono le seguenti definizioni:
Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;
Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, esistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del suddetto decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante dal parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi del progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativi disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti - incidenti verificatisi.
Manuale d'uso e di manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni ed informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relativa al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Attività esistente. Attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il Servizio Amministrativo per l'Attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo cura tutta l'attività amministrativa in ottemperanza ai nuovi adempimenti derivanti dal Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 " Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", mediante acquisizione del parere da parte della competente Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nel rispetto delle modalità stabilite per il relativo intervento, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza prevista nell'art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635.
L'interessato per ottenere la registrazione e l'assegnazione del codice identificativo, l'iscrizione nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo deve presentare apposita domanda in bollo al suddetto Servizio corredata da idonea documentazione.
Anche la cessione, la vendita e la dismissione dell'attività deve essere comunicata dal gestore al suddetto Servizio e, nel caso di dismissione, dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

Info

  • DOVE RIVOLGERSI:
    Servizio Amministrativo per le Attività della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
    Responsabile:
    Dott.ssa Sara Rocchi
    Indirizzo:
    Piazza Campitelli, 7 - 00186 Roma
    Orario:
    di apertura al pubblico martedì ore 9.00-13.00 e giovedì ore 9.00-17.00
    Telefono:
    0039 06 67106966/7 - 0039 06 67104858
    Fax:
    0039 06 67106883